N. 577 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2006

Ordinanza emessa il 9 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006) dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Ardizzoni Elvio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilita' delle nuove norme ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Lesione del principio di parita' tra le parti - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo - Violazione del principio di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del principio di parita' tra le parti - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo Violazione del principio di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale. - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112. Processo penale - Appello - Impugnazione della parte civile - Modifiche normative - Possibilita' per la parte civile di proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto al danneggiato che abbia esercitato l'azione nel processo civile - Lesione del diritto di difesa - Lesione del principio di parita' tra le parti. - Codice di procedura penale, art. 576, comma 1, come sostituito dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. (006C1170) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 27-12-2006)

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