N. 662
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 giugno 2006
Ordinanza del 1 giugno 2006 (pervenuta alla Corte Costituzionale il
30 novembre 2006) emessa dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale
per la Regione Abruzzo - L'Aquila, nei giudizi riuniti sui conti resi
dal tesoriere del comune di Scarino (Banca di Credito Cooperativo di
Roma) ed altro.
Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti
locali - Limitazione al solo conto della gestione di cassa dei
tesorieri e non anche all'intera gestione dell'ente e, in
particolare, sul merito giuridico ed economico delle poste di
bilancio - Irragionevolezza - Violazione degli obblighi
internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione
delle attribuzioni costituzionalmente riservate alla Corte dei
conti in tema di controllo sulla gestione degli enti locali -
Violazione dei principi del raccordo della finanza statale con
quella degli enti locali.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 93, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, comma secondo, 103, comma
secondo, e 119.
Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti
locali - Trasmissione alle competenti Sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti del solo conto della gestione di cassa del
tesoriere e non anche dell'intera gestione dell'ente -
Irragionevolezza - Violazione degli obblighi internazionali
derivanti dalla normativa comunitaria - Lesione delle attribuzioni
costituzionalmente riservate alla Corte dei conti in tema di
controllo sulla gestione degli enti locali - Violazione dei
principi del raccordo della finanza statale con quella degli enti
territoriali.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 226.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, comma secondo, 103, comma
secondo, e 119.
Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale sugli enti
locali - Abrogazione dell'art. 310, comma 4, del r.d. n. 383/1934
(con conferma implicita dell'abrogazione dell'art. 226 del r.d.
n. 297/1911) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul
conto sia del tesoriere che dell'Ente, ed in particolare sul merito
giuridico e contabile delle poste di bilancio - Irragionevolezza -
Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla normativa
comunitaria - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente
riservate alla Corte dei conti in tema di controllo sulla gestione
degli enti locali - Violazione dei principi del raccordo della
finanza statale con quella degli enti territoriali.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 11, comma secondo, 103, comma
secondo, e 119.
(007C0074)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2007)
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