N. 27
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 giugno 2006
Ordinanza emessa il 7 giugno 2006 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 16 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Pirrone Antonia
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del
potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna
- Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro
le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui
all'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva - Ricorso in
cassazione contro la sentenza di primo grado - Violazione del
principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparita' di
trattamento, tra pubblico ministero e imputato - Ingiustificata
estensione dei poteri valutativi della Corte di cassazione -
Violazione del principio dell'obbligo di motivazione di tutti i
provvedimenti giurisdizionali - Violazione dei principi della
parita' delle parti nel contraddittorio e della ragionevole durata
del processo - Lesione del principio della obbligatorieta'
dell'azione penale.
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina
transitoria - Inammissibilita' dell'appello proposto prima
dell'entrata in vigore della novella - Contrasto con il principio
di ragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento
dell'attivita' giudiziaria - Violazione del principio
costituzionale in tema del ricorso in cassazione.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111, comma settimo.
(007C0172)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 21-2-2007)
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