N. 67 ORDINANZA 21 febbraio - 9 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni gia' assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilita' per la decisione - Necessita', secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando sia richiesto da una delle parti e possa avere luogo - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi di eguaglianza, di non dispersione delle prove, di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni. - Cod. proc. pen., artt. 511, 514, 525, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111. (007C0283) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 14-3-2007)

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