N. 158
ORDINANZA (Atto di promovimento)
6 luglio 2006
Ordinanza emessa il 6 luglio 2006 dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Concordi Margherita ed altri
Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006
- Inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento da parte del
pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603,
comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova e' decisiva) -
Inammissibilita' sopravvenuta dell'appello proposto prima
dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata
limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero -
Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del
principio di parita' delle parti processuali - Violazione dei
principi costituzionali relativi all'obbligo di motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali e al sindacato di legittimita'
attribuito alla Suprema Corte di cassazione - Lesione del principio
di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale -
Compromissione del buon andamento dell'attivita' giudiziaria.
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111, commi secondo, sesto e settimo, e
112.
(007C0390)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2007)
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