N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2006

Ordinanza emessa il 6 luglio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Concordi Margherita ed altri Processo penale - Appello - Disciplina recata dalla legge n. 46/2006 - Inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. se la nuova prova e' decisiva) - Inammissibilita' sopravvenuta dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Ingiustificata limitazione dei poteri processuali del pubblico ministero - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di parita' delle parti processuali - Violazione dei principi costituzionali relativi all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e al sindacato di legittimita' attribuito alla Suprema Corte di cassazione - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - Compromissione del buon andamento dell'attivita' giudiziaria. - Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 97, 111, commi secondo, sesto e settimo, e 112. (007C0390) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2007)

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