N. 311
ORDINANZA (Atto di promovimento)
26 ottobre 2006
Ordinanza emessa il 26 ottobre 2006 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana sull'appello
proposto da Ingrassia Antonino contro il Procuratore regionale presso
la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge
censurata - Fase di appello - Possibilita' di chiedere la
definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non
inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno
quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalita' -
Violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale
contabile, con specifico riguardo al principio di libero
convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione
del potere legislativo dal potere giudiziario.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge
censurata - Fase di appello - Possibilita' della sezione di appello
della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di
definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma
dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno
quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalita' -
Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo,
con riferimento alla compressione del ruolo del pubblico ministero
contabile - Violazione del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione
giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di
libero convincimento del giudice.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge
censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende
definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di
versamento presso la segreteria della sezione di appello della
somma dovuta dal condannato - Irrazionalita' - Violazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione -
Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con
specifico riguardo al principio di libero convincimento del
giudice.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, 103 e 111.
(007C0573)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 9-5-2007)
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