Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (giudizio per) -
Conflitto sorto tra la Camera dei deputati e il Tribunale di
Messina in relazione alla prerogativa dell'insindacabilita' delle
opinioni espresse da un deputato - Intervento della S.E.S.
(Societa' Editrice Siciliana S.p.a.), parte nel giudizio comune che
ha provocato il conflitto - Inammissibilita', non essendo l'esito
del conflitto suscettibile di condizionare la possibilita' che il
giudizio comune prosegua - Assorbimento di profilo ulteriore
(relativo alla contestata natura perentoria del termine previsto
dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953).
Parlamento - Insindacabilita' delle opinioni dei parlamentari -
Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato -
Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Eccezione di
applicabilita' della prerogativa ex art. 68, primo comma, Cost.,
proposta dall'interessato - Prosecuzione del giudizio disposta dal
giudice nonostante l'eccezione - Mancata applicazione delle
conseguenze processuali previste (a fini di coordinamento
istituzionale) dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003 - Ricorso
per conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati -
Evidente disconoscimento delle funzioni a quest'ultima
costituzionalmente attribuite e violazione dell'obbligo di leale
collaborazione nelle relazioni tra i poteri dello Stato - Non
spettanza al Tribunale di Messina del potere contestato -
Conseguente annullamento dei provvedimenti (di rinvio dell'udienza
e di trattenimento della causa in decisione) adottati
nell'esercizio di esso.
- Provvedimenti del Tribunale di Messina di rinvio dell'udienza
adottati il 30 giugno 2003 e il 21 luglio 2003, e di trattenimento
della causa in decisione adottato il 22 settembre 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140,
art. 3, commi 3, 4 e 5.
Parlamento - Insindacabilita' delle opinioni dei parlamentari -
Dichiarazioni asseritamente diffamatorie rese da un deputato -
Procedimento civile per il risarcimento dei danni - Deliberazione
di insindacabilita' adottata dalla Camera di appartenenza -
Rimessione da parte del giudice, con successiva ordinanza, di
questione di legittimita' costituzionale (dell'art. 3, commi 1 e 7,
della legge n. 140 del 2003) - Ricorso per conflitto di
attribuzione proposto dalla Camera dei deputati - Denunciata
violazione del «principio della efficacia inibente» della delibera
parlamentare di insindacabilita' - Esclusione, derivando da tale
principio solo l'impossibilita' per il giudice di opporre alla
delibera parlamentare una decisione di segno contrario -
Mantenimento in capo al procedente degli altri poteri
giurisdizionali, ivi compreso quello di sollevare questioni di
costituzionalita' delle norme legislative che e' chiamato ad
applicare - Spettanza al Tribunale di Messina del potere
esercitato.
- Ordinanza del Tribunale di Messina 26-27 gennaio 2004 di rimessione
di questione incidentale di legittimita' costituzionale.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 20 giugno 2003, n. 140,
art. 3, commi 3, 4 e 5.
(007C0602)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 9-5-2007)
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