N. 237 SENTENZA 18 - 26 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento in giudizio tardivo - Inammissibilita'. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Limitazione della disciplina alla emergenza rifiuti nella Regione Campania - Esclusione - Portata generale della disciplina stessa - Sussistenza. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 3 e 125. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata disparita' di trattamento tra destinatari dei provvedimenti adottati dagli organi governativi o dai commissari delegati nelle situazioni di emergenza, efficaci nell'ambito di una Regione e destinatari di provvedimenti aventi il medesimo ambito di efficacia, adottati da organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali - Disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - Non fondatezza della questione. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, e 2-ter, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, art. 3. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione dell'art. 3 Cost., per essere detta competenza limitata alle sole impugnazioni concernenti ordinanze e provvedimenti commissariali e non estesa ai decreti governativi dichiarativi dello stato di emergenza - Estensione della competenza anche alla impugnazione di tali atti - Non fondatezza della questione. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, art. 3. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Fondamento della disciplina censurata rinvenibile nel particolare regime che connota le situazioni di emergenza, che richiedono anche l'adozione di misure di carattere ultraregionale - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, art. 3. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per la prevista declinatoria della competenza con sentenza succintamente motivata ex art. 26, legge n. 1034 del 1971 - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, art. 3. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, art. 125. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del diritto di azione, del principio della ragionevole durata del processo e della tutela giurisdizionale avverso atti della pubblica amministrazione - Insussistenza di gravi ostacoli al conseguimento della tutela giurisdizionale, la cui disciplina spetta al legislatore - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 24, 111 e 113. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Lamentata violazione del principio contenuto nello statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Insussistenza, in considerazione della portata della evocata norma statutaria - Non fondatezza della questione. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Statuto della Regione Siciliana, art. 23. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Disciplina transitoria - Lamentata violazione del principio del giudice naturale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, art. 25. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai «consequenziali provvedimenti commissariali» - Lamentata irragionevole deroga al principio della competenza del Tribunale amministrativo regionale della Regione in cui il provvedimento e' destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale, del principio di decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del principio, contenuto nello statuto della Regione Siciliana, di attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana, art. 23. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Applicabilita' delle norme anche ai processi in corso - Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da Tribunale amministrativo regionale diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest'ultimo - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale, del principio del giusto processo e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Applicazione, quanto alla efficacia delle misure cautelari gia' concesse, di una regola gia' presente nel sistema - Non fondatezza delle questioni. - D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-quater, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, e 111. (007C0880) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 4-7-2007)

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