Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel
corso di giudizi proposti per l'annullamento del regolamento di
attuazione della legge regionale censurata - Eccepita irrilevanza,
in ragione dell'asserita carenza di immediata lesivita'
dell'impugnato regolamento rispetto alle posizioni soggettive fatte
valere nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile del
rimettente sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni
dell'azione giurisdizionale - Rigetto dell'eccezione di
inammissibilita'.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
artt. 3, comma 1, lettera a), 4, 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8,
comma 2.
- Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lettera e), e terzo;
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma,
n. 12.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel
corso di giudizi proposti per l'annullamento del regolamento di
attuazione della legge regionale censurata - Eccepito «difetto di
incidentalita», essendo l'impugnato regolamento testualmente
riproduttivo delle disposizioni legislative censurate - Sussistenza
della rilevanza della questione - Rigetto dell'eccezione di
inammissibilita'.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lettera e), e terzo;
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma,
n. 12.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Necessita' della concessione o autorizzazione edilizia
comunale per l'installazione dell'impianto - Denunciato contrasto
con principi fondamentali della legislazione statale e di
derivazione comunitaria, violazione dell'unicita' del procedimento
autorizzativo, duplicazione di pareri obbligatori (dell'ASL in
aggiunta a quello vincolante dell'ARPA) con oneri finanziari a
carico del gestore, mancata previsione della possibilita' di
ricorrere alla conferenza di servizi - Sopravvenuta modifica
sostanziale della normativa censurata ad opera di disposizione
regionale sostitutiva immediatamente applicabile - Restituzione
degli atti al giudice rimettente per il riesame della non manifesta
infondatezza e della rilevanza, anche sotto il profilo temporale.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e), e terzo;
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Prevista adozione dei piani comunali di settore per la
localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida
contenute nel regolamento di attuazione della legge regionale
censurata - Questioni incidentali di legittimita' costituzionale -
Mero riferimento, in una delle ordinanze di rimessione, alla
mancata indicazione di «principi e criteri direttivi cui dovra'
attenersi la Giunta nella predisposizione e approvazione del
regolamento» - Locuzione inidonea a dar vita ad un'autonoma censura
di illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
artt. 3, comma 1, lettera a), e 4.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Infrastrutture per la
telefonia mobile - Localizzazione degli impianti nel territorio
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Compresenza di potesta'
primaria regionale in materia urbanistica e di competenza
legislativa concorrente in materia di ordinamento della
comunicazione (quest'ultima estesa alla Regione friulana, in
difetto di piu' ampie attribuzioni statutarie) - Conseguente
assoggettamento della legislazione regionale alla normativa
trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della
concorrenza (e finalizzata al celere sviluppo, efficienza e
funzionalita' della rete di comunicazione) - Rigetto di eccezione
basata su assunto contrario.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
artt. 3, comma 1, lettera a) e 4.
- Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e) e terzo;
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1), art. 4, primo comma.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Prevista adozione di piani comunali di settore per la
localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida
contenute nel regolamento di attuazione della legge regionale
censurata - Sostanziale introduzione di una pianificazione di tipo
nettamente urbanistico esecutivo, inclusiva della fase di
localizzazione dei singoli impianti - Denunciata violazione delle
competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di
ordinamento della comunicazione, inosservanza degli obblighi
internazionali dello Stato, contrasto con il principio
fondamentale, stabilito dalla normativa statale e comunitaria, di
copertura di tutto il territorio nazionale da parte della rete di
telefonia mobile e della regola della generale ammissibilita' della
realizzazione degli impianti - Esclusione - Riconducibilita' della
normativa censurata alla competenza regionale primaria in materia
urbanistica ed alla competenza concorrente in materia di
ordinamento della comunicazione - Insussistenza di diretta
compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza
legislativa dello Stato, della concorrenza e della liberta' di
iniziativa economica - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
artt. 3, comma 1, lettera a) e 4.
- Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e) e terzo;
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge
regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimita'
costituzionale - Eccezioni di inammissibilita' delle censure
riguardanti la violazione degli obblighi internazionali dello Stato
e l'assoggettamento della legislazione friulana a titoli di
competenza statale costituzionalmente previsti per le Regioni
ordinarie - Reiezione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
art. 8, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo; statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge
regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimita'
costituzionale - Eccezione di inammissibilita' delle censure
riferite ad alcuni parametri per difetto di motivazione sulla non
manifesta infondatezza - Reiezione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e).
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge
regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimita'
costituzionale - Eccezione di inammissibilita' delle censure
riferite ad alcuni parametri per asserito difetto di motivazione
sulla non manifesta infondatezza - Reiezione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e).
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone
interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge
regionale n. 42 del 1996) - Denunciata carenza di giustificazione
logica, contrasto con principi fondamentali della legislazione
statale e comunitaria, lesione dell'interesse primario alla
realizzazione delle reti di telecomunicazioni, violazione del
principio di liberta' d'iniziativa economica privata - Esclusione -
Inidoneita' del divieto censurato a costituire ostacolo effettivo
alla funzionalita' della rete - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28,
art. 8, comma 2.
- Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e) e terzo;
statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma.
(007C1015)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2007)
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