N. 303 SENTENZA 10 - 20 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel corso di giudizi proposti per l'annullamento del regolamento di attuazione della legge regionale censurata - Eccepita irrilevanza, in ragione dell'asserita carenza di immediata lesivita' dell'impugnato regolamento rispetto alle posizioni soggettive fatte valere nel giudizio a quo - Motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni dell'azione giurisdizionale - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, artt. 3, comma 1, lettera a), 4, 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, comma 2. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lettera e), e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma, n. 12. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel corso di giudizi proposti per l'annullamento del regolamento di attuazione della legge regionale censurata - Eccepito «difetto di incidentalita», essendo l'impugnato regolamento testualmente riproduttivo delle disposizioni legislative censurate - Sussistenza della rilevanza della questione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita'. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, comma 2. - Costituzione, artt. 41, 117, commi secondo, lettera e), e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma, n. 12. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Necessita' della concessione o autorizzazione edilizia comunale per l'installazione dell'impianto - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale e di derivazione comunitaria, violazione dell'unicita' del procedimento autorizzativo, duplicazione di pareri obbligatori (dell'ASL in aggiunta a quello vincolante dell'ARPA) con oneri finanziari a carico del gestore, mancata previsione della possibilita' di ricorrere alla conferenza di servizi - Sopravvenuta modifica sostanziale della normativa censurata ad opera di disposizione regionale sostitutiva immediatamente applicabile - Restituzione degli atti al giudice rimettente per il riesame della non manifesta infondatezza e della rilevanza, anche sotto il profilo temporale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. - Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e), e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Prevista adozione dei piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida contenute nel regolamento di attuazione della legge regionale censurata - Questioni incidentali di legittimita' costituzionale - Mero riferimento, in una delle ordinanze di rimessione, alla mancata indicazione di «principi e criteri direttivi cui dovra' attenersi la Giunta nella predisposizione e approvazione del regolamento» - Locuzione inidonea a dar vita ad un'autonoma censura di illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, artt. 3, comma 1, lettera a), e 4. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Infrastrutture per la telefonia mobile - Localizzazione degli impianti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Compresenza di potesta' primaria regionale in materia urbanistica e di competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione (quest'ultima estesa alla Regione friulana, in difetto di piu' ampie attribuzioni statutarie) - Conseguente assoggettamento della legislazione regionale alla normativa trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza (e finalizzata al celere sviluppo, efficienza e funzionalita' della rete di comunicazione) - Rigetto di eccezione basata su assunto contrario. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, artt. 3, comma 1, lettera a) e 4. - Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e) e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Prevista adozione di piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti, previa definizione delle linee guida contenute nel regolamento di attuazione della legge regionale censurata - Sostanziale introduzione di una pianificazione di tipo nettamente urbanistico esecutivo, inclusiva della fase di localizzazione dei singoli impianti - Denunciata violazione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento della comunicazione, inosservanza degli obblighi internazionali dello Stato, contrasto con il principio fondamentale, stabilito dalla normativa statale e comunitaria, di copertura di tutto il territorio nazionale da parte della rete di telefonia mobile e della regola della generale ammissibilita' della realizzazione degli impianti - Esclusione - Riconducibilita' della normativa censurata alla competenza regionale primaria in materia urbanistica ed alla competenza concorrente in materia di ordinamento della comunicazione - Insussistenza di diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, della concorrenza e della liberta' di iniziativa economica - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, artt. 3, comma 1, lettera a) e 4. - Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e) e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Eccezioni di inammissibilita' delle censure riguardanti la violazione degli obblighi internazionali dello Stato e l'assoggettamento della legislazione friulana a titoli di competenza statale costituzionalmente previsti per le Regioni ordinarie - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, art. 8, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma. Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita' delle censure riferite ad alcuni parametri per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, art. 8, comma 2. - Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e). Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Questione incidentale di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita' delle censure riferite ad alcuni parametri per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, art. 8, comma 2. - Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lettera e). Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di infrastrutture per la telefonia mobile - Divieto assoluto di localizzazione degli impianti in zone interessate da biotopi naturali (istituiti ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996) - Denunciata carenza di giustificazione logica, contrasto con principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria, lesione dell'interesse primario alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni, violazione del principio di liberta' d'iniziativa economica privata - Esclusione - Inidoneita' del divieto censurato a costituire ostacolo effettivo alla funzionalita' della rete - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, art. 8, comma 2. - Costituzione, artt. 41 e 117, commi secondo, lettera e) e terzo; statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, primo comma. (007C1015) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2007)

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