N. 348 SENTENZA 22 - 24 ottobre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di accertamento della violazione, da parte dello Stato italiano, delle disposizioni della Convenzione in tema di criteri di determinazione dell'indennita' di espropriazione - Insussistenza del dovere del giudice nazionale di disapplicare le norme interne contrastanti con la CEDU - Diversita' delle norme della CEDU rispetto a quelle comunitarie ai fini della diretta applicabilita' nell'ordinamento interno - Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' basata su assunto contrario. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333, (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis. - Costituzione, art. 11. Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) - Riconducibilita' all'ambito di operativita' dell'art. 10, primo comma, Cost. - Esclusione. - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Costituzione, art. 10, primo comma. Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) - Eventuale contrasto di norma interna con la norma internazionale - Disapplicazione della norma interna da parte del giudice comune - Esclusione - Proposizione di questione di legittimita' costituzionale - Necessita'. - Costituzione, art. 117, primo comma. Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Operativita' del limite nel solo ambito dei rapporti tra Stato e Regioni - Esclusione. - Costituzione, art. 117, primo comma. Costituzione e leggi costituzionali - Potesta' legislativa - Limite del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma, Cost.) - Obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme della Convenzione nella interpretazione ad essa data dalla Corte europea per i diritti dell'uomo - Sussistenza - Limite dell'accertamento della conformita' a Costituzione delle norme pattizie integrative del parametro costituzionale - Fondamento. - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 32, paragrafo 1; Costituzione, art. 117, primo comma. Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree edificabili - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo di accertamento della violazione dell'art. 1 del primo protocollo CEDU - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU, non incompatibili con l'ordinamento costituzionale - Cessazione del carattere di transitorieta' della disposizione censurata - Determinazione dell'indennita' di espropriazione in assenza di un ragionevole legame con il valore venale del bene - Illegittimita' costituzionale. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi 1 e 2. - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952; Costituzione, art. 117, primo comma. Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree edificabili - Illegittimita' costituzionale del criterio di determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 - Conseguente necessita' per il legislatore di commisurare l'indennita' di espropriazione al valore venale del bene - Esclusione. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, primo comma. Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree edificabili - Criterio di determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 - Applicazione ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore - Denunciato contrasto con i principi del giusto processo - Superfluita' della relativa valutazione a seguito della intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata. - D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), art. 5-bis, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 111; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30. Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree edificabili - Illegittimita' costituzionale del criterio di determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 333 del 1992 - Illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, delle identiche norme contenute nel testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001. - D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (007C1244) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 31-10-2007)

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