N. 760
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 luglio 2007
Ordinanza emessa il 13 luglio 2007 dalla Corte di appello di Venezia
sul reclamo proposto da Peotta Angela
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione -
Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del tribunale che ha
rigettato l'istanza di esdebitazione presentata da persona fisica
dichiarata fallita anteriormente all'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare -
Omessa previsione, nell'ipotesi che il procedimento per la
liberazione dai debiti non integralmente soddisfatti sia attivato
da istanza prodotta dal debitore entro un anno dalla pronuncia del
decreto di chiusura del fallimento, della necessaria partecipazione
dei creditori non soddisfatti, nonche' di formalita' idonee a
consentire ai creditori medesimi di avere contezza della pendenza
del procedimento di esdebitazione - Denunciata violazione del
diritto di difesa.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, come sostituito
dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 24.
(007C1305)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2007)
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