N. 760 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2007

Ordinanza emessa il 13 luglio 2007 dalla Corte di appello di Venezia sul reclamo proposto da Peotta Angela Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del tribunale che ha rigettato l'istanza di esdebitazione presentata da persona fisica dichiarata fallita anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006 di riforma della legge fallimentare - Omessa previsione, nell'ipotesi che il procedimento per la liberazione dai debiti non integralmente soddisfatti sia attivato da istanza prodotta dal debitore entro un anno dalla pronuncia del decreto di chiusura del fallimento, della necessaria partecipazione dei creditori non soddisfatti, nonche' di formalita' idonee a consentire ai creditori medesimi di avere contezza della pendenza del procedimento di esdebitazione - Denunciata violazione del diritto di difesa. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, come sostituito dall'art. 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. - Costituzione, art. 24. (007C1305) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2007)

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