N. 382 ORDINANZA 5 - 14 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicabilita' della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento fra le parti e violazione del principio della ragionevole durata del processo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme censurate - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici remittenti. - Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3 e 111. (007C1310) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2007)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.