Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste
dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) -
Applicabilita' della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della novella - Denunciata ingiustificata
disparita' di trattamento fra le parti e violazione del principio
della ragionevole durata del processo - Sopravvenuta dichiarazione
di illegittimita' costituzionale delle norme censurate - Necessita'
di una nuova valutazione della rilevanza della questione -
Restituzione degli atti ai giudici remittenti.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(007C1310)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2007)
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