N. 409 ORDINANZA 21 - 30 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle inerenti la persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza - Dedotta lesione del principio della funzione rieducativa della pena, del principio di legalita', del principio di personalita' della responsabilita' penale - Lamentata disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Questioni sollevate sulla premessa dell'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata e della impossibilita' per il giudice di escluderla nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, anche ad effetto speciale, analoghe ad altre gia' dichiarate inammissibili per mancata verifica da parte dei rimettenti della possibilita' di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilita'. - Cod. pen., art. 69, quarto comma, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, primo e terzo comma, 101, comma secondo, e 111, primo e sesto comma (007C1360) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 5-12-2007)

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