Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi
delle Regioni Veneto, Toscana e Valle d'Aosta - Impugnazione di
numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -
Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 30 e 34, comma
1 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni. Bilancio e
contabilita' pubblica - Contenimento della spesa relativa al
personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto di nuove
assunzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria per il 2006 -
Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta rinuncia al
ricorso, accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, come sostituito
dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 116, primo comma, 117, comma terzo, e 119,
comma secondo; statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, artt.
2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4;
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2; norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art.
25. Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa
relativa al personale delle Regioni e degli enti locali - Divieto
di nuove assunzioni in caso di mancato conseguimento degli
obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla legge finanziaria
per il 2006 - Ricorso della Regione Toscana - Eccezione di
inammissibilita' per asserito difetto d'interesse (avendo la
Regione gia' impugnato il testo originario della disposizione
sostituita da quella oggetto di impugnazione) - Reiezione.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 30, che sostituisce l'art. 1,
comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica -
Contenimento della spesa relativa al personale delle Regioni e
degli enti locali - Divieto di nuove assunzioni in caso di mancato
conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalla
legge finanziaria per il 2006 - Ricorsi delle Regioni Veneto e
Toscana - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e
organizzativa regionale - Riconducibilita' della sanzione prevista
dalla norma impugnata alla tutela di un principio fondamentale di
«coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza della
questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, primo periodo,
come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita'
pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle
Regioni e degli enti locali - Monitoraggio e verifica degli
adempimenti in ordine al conseguimento degli obiettivi di riduzione
della spesa di personale previsti dalla legge finanziaria per il
2006 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione
dell'autonomia finanziaria regionale per lamentata natura puntuale
e specifica della disposizione impugnata - Esclusione - Mancata
attuazione della normativa censurata, successivamente modificata -
Conseguente inidoneita' delle disposizioni a produrre lesione di
competenze regionali - Cessazione della materia del contendere.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204, secondo periodo,
come sostituito dall'art. 30 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
art. 1, comma 204-bis, introdotto dallo stesso art. 30 del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
- Costituzione, art. 117, comma terzo. Bilancio e contabilita'
pubblica - Contenimento della spesa relativa al personale delle
Regioni e degli enti locali - Previsione di un decreto del
Presidente del consiglio dei ministri per la determinazione del
trattamento accessorio massimo spettante ai titolari di uffici
dirigenziali di livello generale - Ricorso della Regione Veneto -
Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale per
lamentata natura puntuale e specifica della disposizione impugnata
- Erroneo presupposto interpretativo - Riferibilita' della
disposizione esclusivamente alle amministrazioni statali - Non
fondatezza della questione.
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248), art. 34, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119.
(007C1364)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)
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