N. 787
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 - 15 maggio 2007
Ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Ragusa nel
procedimento civile promosso da Casamichiela Mario contro Dipasquale
Maria
Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Ricorso per la
revisione delle condizioni della separazione consensuale dei
coniugi omologata dal tribunale - Istanza di revoca
dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con
figlia maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente -
Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento
della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi
di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio - Denunciata violazione dei principi
costituzionali in materia di tutela dei figli, con riguardo
all'omessa previsione della facolta' in capo al giudice di
valutare, in caso di separazione dei coniugi, l'interesse della
prole al mantenimento dell'originario habitat familiare ove il
coniuge convivente anche con figli maggiorenni, ma non ancora
economicamente indipendenti, intraprenda una stabile unione di
fatto - Asserita lesione del principio di uguaglianza sotto il
profilo dell'irragionevole disparita' di trattamento dei figli di
genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare -
Incidenza sull'inviolabile diritto del soggetto assegnatario della
casa familiare all'autodeterminazione e allo sviluppo della propria
personalita', in relazione alla liberta' di contrarre nuovamente
matrimonio o di intraprendere una stabile unione di fatto.
- Codice civile, art. 155-quater, primo comma, aggiunto dall'art. 1
della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 30, primo comma.
(007C1377)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 12-12-2007)
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