Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Piemonte - Costituzione
dell'Ente Ordine Mauriziano in Azienda Sanitaria Ospedaliera
(A.S.O.) - Trasferimento alla A.S.O., a far data dalla sua
costituzione, degli oneri di gestione dell'Ente Ordine Mauriziano -
Attribuzione alla Fondazione Ordine Mauriziano dei rapporti attivi
e passivi dell'Ente Ordine Mauriziano antecedenti alla costituzione
della A.S.O. - Denunciata violazione della competenza legislativa
esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, nonche'
lamentata lesione del principio di leale collaborazione e del
dovere di buon andamento ed imparzialita' della pubblica
amministrazione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo -
Necessita' di un nuovo esame sulla rilevanza della questione -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, art. 2,
comma 3.
- Costituzione, artt. 97, 117, comma secondo, lettera l) e 120,
comma secondo.
(008C0030)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 23-1-2008)
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