Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Intervento in giudizio di soggetto che non riveste la qualita' di
parte nel giudizio a quo - Inammissibilita'.
Farmacia - Istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga
all'ordinario criterio demografico - Ammissibilita' nei Comuni con
popolazione inferiore ai 12.500 abitanti e con particolari
condizioni topografiche e di viabilita', purche' sia osservato il
limite di distanza di almeno 3.000 metri dalle sedi gia' operanti -
Lamentata lesione del diritto alla salute - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, comma 1, come sostituito
dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
- Costituzione, art. 32.
(008C0231)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 2-4-2008)
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