N. 130 SENTENZA 5 - 14 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Estensione (secondo il «diritto vivente») alle controversie riguardanti le sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari irrogate dagli uffici finanziari - Denunciato contrasto con parametri costituzionali - Sopravvenuto mutamento della competenza ad irrogare le sanzioni e conseguente spostamento della giurisdizione sulle relative controversie - Modificazioni normative ininfluenti sui giudizi a quibus, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 del codice di procedura civile - Insussistenza di ragioni per la restituzione degli atti ai rimettenti. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24, 102, comma secondo, e VI disposizione transitoria. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Natura ed oggetto - Imprescindibile collegamento con la natura tributaria del rapporto - Conseguente divieto di attribuire alle Commissioni tributarie controversie riguardanti rapporti di natura diversa. - Costituzione, art. 102, comma secondo, e VI disposizione transitoria. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad essa delle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche se conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria - Creazione di un nuovo giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di questioni sollevate in riferimento ad altri parametri. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 102, comma secondo, e VI disposizione transitoria (artt. 3 e 24). (008C0359) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)

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