Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Estensione
(secondo il «diritto vivente») alle controversie riguardanti le
sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari irrogate dagli
uffici finanziari - Denunciato contrasto con parametri
costituzionali - Sopravvenuto mutamento della competenza ad
irrogare le sanzioni e conseguente spostamento della giurisdizione
sulle relative controversie - Modificazioni normative ininfluenti
sui giudizi a quibus, in forza del principio della perpetuatio
jurisdictionis di cui all'art. 5 del codice di procedura civile -
Insussistenza di ragioni per la restituzione degli atti ai
rimettenti.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, comma secondo, e VI disposizione
transitoria.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Natura ed oggetto
- Imprescindibile collegamento con la natura tributaria del
rapporto - Conseguente divieto di attribuire alle Commissioni
tributarie controversie riguardanti rapporti di natura diversa.
- Costituzione, art. 102, comma secondo, e VI disposizione
transitoria.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione ad
essa delle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da
uffici finanziari, anche se conseguenti alla violazione di
disposizioni non aventi natura tributaria - Creazione di un nuovo
giudice speciale in violazione del divieto posto dalla Costituzione
- Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di
questioni sollevate in riferimento ad altri parametri.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 102, comma secondo, e VI disposizione
transitoria (artt. 3 e 24).
(008C0359)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)
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