Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del
pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento -
Preclusione, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2,
cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Applicazione della
nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza
nonche' violazione dei principi di parita' delle parti e di
ragionevole durata del processo - Inesatta indicazione della norma
oggetto di censura - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, art. 10,
commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(008C0379)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)
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