Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
ministero - Preclusione (salvo che nelle ipotesi di cui all'art.
603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva) -
Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
norma censurata - Necessita' di un nuovo esame della rilevanza
della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.
(008C0380)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)
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