N. 152 ORDINANZA 7 - 16 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenze di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen., artt. 593 e 443, comma 1, come sostituti dagli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo. (008C0381) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)

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