Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenze di proscioglimento - Appello del pubblico
ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art.
603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della
nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della
rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice
rimettente.
- Cod. proc. pen., artt. 593 e 443, comma 1, come sostituti dagli
artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio
2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(008C0381)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)
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