N. 154 ORDINANZA 7 - 16 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme censurate - Necessita' di un nuovo esame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici remittenti. - Cod. proc. pen., art. 593, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, artt. 1 e 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - Applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di parita' delle parti nel processo e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e lesione del diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del rimettente, della possibilita' di altre opzioni interpretative - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. proc. pen., art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e art. 593; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. (008C0383) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)

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