Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione del
pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento -
Preclusione, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2,
cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Applicazione della
nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di
illegittimita' costituzionale delle norme censurate - Necessita' di
un nuovo esame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli
atti ai giudici remittenti.
- Cod. proc. pen., art. 593, come modificato dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, artt. 1
e 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della
parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione,
secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - Applicazione
della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della novella - Lamentata violazione dei principi
di eguaglianza, di parita' delle parti nel processo e di buon
andamento dell'amministrazione della giustizia e lesione del
diritto di difesa - Insussistenza di un «diritto vivente» conforme
alla premessa ermeneutica - Omessa verifica, da parte del
rimettente, della possibilita' di altre opzioni interpretative -
Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Cod. proc. pen., art. 576, come modificato dall'art. 6 della legge
20 febbraio 2006, n. 46, e art. 593; legge n. 46 del 20 febbraio
2006, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
(008C0383)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)
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