N. 156 ORDINANZA 7 - 16 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Successiva declaratoria di incostituzionalita' parziale di tale previsione in relazione ad altre disposizioni «a regime» - Incidenza sul thema decidendum - Esclusione. - Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, artt. 4 e 10. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi di eguaglianza, di parita' delle parti e di ragionevole durata del processo e dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Questioni sollevate sulla premessa della riferibilita' delle sentenze di non luogo a procedere alla categoria delle sentenze di proscioglimento - Omessa verifica della possibilita' di diverse soluzioni ermeneutiche - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, artt. 4 e 10. - Costituzione, artt. 3, 111 e 112. (008C0385) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)

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