Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non
luogo a procedere - Preclusione - Disciplina transitoria - Prevista
inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore
della novella - Successiva declaratoria di incostituzionalita'
parziale di tale previsione in relazione ad altre disposizioni «a
regime» - Incidenza sul thema decidendum - Esclusione.
- Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, artt. 4
e 10.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non
luogo a procedere - Preclusione - Applicazione della nuova
disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della novella - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei
principi di eguaglianza, di parita' delle parti e di ragionevole
durata del processo e dell'obbligatorieta' dell'azione penale -
Questioni sollevate sulla premessa della riferibilita' delle
sentenze di non luogo a procedere alla categoria delle sentenze di
proscioglimento - Omessa verifica della possibilita' di diverse
soluzioni ermeneutiche - Manifesta inammissibilita' delle
questioni.
- Cod. proc. pen., art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge n. 46 del 20 febbraio 2006, artt. 4
e 10.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
(008C0385)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 21-5-2008)
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