Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario
del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e
della patente del conducente non identificato al momento
dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di
inosservanza - Disciplina vigente al momento della commessa
violazione - Lamentata violazione del diritto fondamentale della
persona alla riservatezza e al silenzio - Necessario bilanciamento
del diritto alla riservatezza con altri interessi
costituzionalmente rilevanti (nella specie, quello alla repressione
delle infrazioni stradali, in quanto strumentale alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica) - Finalizzazione
dell'obbligo di comunicazione ad una dichiarazione confessoria in
caso di coincidenza del conducente con il proprietario del veicolo
- Non fondatezza della questione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
comma 2, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 2.
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario
del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e
della patente del conducente non identificato al momento
dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di
inosservanza - Disciplina originaria, applicabile ratione temporis
- Omessa previsione di cause di giustificazione e/o di scusanti che
impediscano l'applicazione della sanzione al trasgressore
incolpevole - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa - Asserita
lesione dei principi costituzionali relativi alla tutela
giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione -
Necessaria distinzione tra la condotta di chi omette di comunicare
i dati richiesti e quella di chi effettua una comunicazione di
senso negativo, salva la valutazione della stessa rimessa al
giudice comune - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in
motivazione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
comma 2, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(008C0402)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 28-5-2008)
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