N. 165 SENTENZA 7 - 20 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina vigente al momento della commessa violazione - Lamentata violazione del diritto fondamentale della persona alla riservatezza e al silenzio - Necessario bilanciamento del diritto alla riservatezza con altri interessi costituzionalmente rilevanti (nella specie, quello alla repressione delle infrazioni stradali, in quanto strumentale alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica) - Finalizzazione dell'obbligo di comunicazione ad una dichiarazione confessoria in caso di coincidenza del conducente con il proprietario del veicolo - Non fondatezza della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, art. 2. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'infrazione - Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disciplina originaria, applicabile ratione temporis - Omessa previsione di cause di giustificazione e/o di scusanti che impediscano l'applicazione della sanzione al trasgressore incolpevole - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione - Necessaria distinzione tra la condotta di chi omette di comunicare i dati richiesti e quella di chi effettua una comunicazione di senso negativo, salva la valutazione della stessa rimessa al giudice comune - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113. (008C0402) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 28-5-2008)

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