Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Riduzione
della rimborsabilita' dei «farmaci con un ruolo non essenziale»
(ivi compresi i farmaci di classe A terapeuticamente equivalenti ad
altri piu' economici) - Potere esercitabile dalle Regioni (solo)
mediante provvedimenti amministrativi, secondo le modalita' e per i
fini indicati dal legislatore statale - Compatibilita' con il
principio di uguaglianza e con il diritto alla salute.
- Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, art. 13.
- Costituzione, artt. 3 e 32; d.l. 18 settembre 2001, n. 347
(convertito con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001,
n. 405), art. 6.
Sanita' pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Legge
della Regione Liguria - Limitazione del costo dei farmaci inibitori
della pompa protonica - Addebito a carico del servizio sanitario
regionale del solo costo del farmaco generico incluso in tale
categoria terapeutica - Esercizio del potere regionale di riduzione
della rimborsabilita' dei farmaci mediante legge-provvedimento,
anziche' con provvedimento amministrativo - Violazione delle forme
dell'atto e delle modalita' procedurali determinate dal legislatore
statale nella materia dei livelli essenziali di assistenza di sua
esclusiva competenza - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
di ulteriori censure.
- Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, art. 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera m) (artt. 24 e 113);
d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito con modificazioni, nella
legge 16 novembre 2001, n. 405), art. 6.
(008C0594)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 16-7-2008)
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