N. 271 SENTENZA 7 - 11 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Riduzione della rimborsabilita' dei «farmaci con un ruolo non essenziale» (ivi compresi i farmaci di classe A terapeuticamente equivalenti ad altri piu' economici) - Potere esercitabile dalle Regioni (solo) mediante provvedimenti amministrativi, secondo le modalita' e per i fini indicati dal legislatore statale - Compatibilita' con il principio di uguaglianza e con il diritto alla salute. - Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, art. 13. - Costituzione, artt. 3 e 32; d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405), art. 6. Sanita' pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Legge della Regione Liguria - Limitazione del costo dei farmaci inibitori della pompa protonica - Addebito a carico del servizio sanitario regionale del solo costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica - Esercizio del potere regionale di riduzione della rimborsabilita' dei farmaci mediante legge-provvedimento, anziche' con provvedimento amministrativo - Violazione delle forme dell'atto e delle modalita' procedurali determinate dal legislatore statale nella materia dei livelli essenziali di assistenza di sua esclusiva competenza - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure. - Legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, art. 13. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera m) (artt. 24 e 113); d.l. 18 settembre 2001, n. 347 (convertito con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405), art. 6. (008C0594) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 16-7-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.