N. 29
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
13 - 24 giugno 2008
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Sanita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Organizzazione
del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria -
Inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici
convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di
incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 4/2008 - Lamentata protrazione
dell'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma
1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, che consentiva l'inquadramento
dei soli medici in servizio alla data di entrata in vigore del
d.lgs. n. 229 del 1999 - Lamentato contrasto con l'art. 1, comma
565 della legge n. 296 del 2006, contenente l'obiettivo del
contenimento della spesa per il personale - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione dei principi fondamentali statali in materia
di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza
pubblica, esorbitanza dai limiti della competenza legislativa
concorrente della Regione nella materia statutaria «igiene,
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» nonche' in materia
di «tutela della salute», e in materia di coordinamento della
finanza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, art. 8.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle
d'Aosta, art. 3, lett. l); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8,
comma 1-bis; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Organizzazione
del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria - Personale
tecnico specializzato operante nell'attivita' di soccorso e di
trasporto degli infermi - Individuazione e disciplina della figura
dell'«autista soccorritore» e delle connesse «attivita' di autista
di ambulanza ed automedica e di soccorritore» - Lamentata
autorizzazione a svolgere attivita' a carattere sanitario, con
individuazione di fatto di una nuova professione sanitaria -
Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti della
competenza legislativa concorrente della Regione nella materia
statutaria «igiene, sanita', assistenza ospedaliera e profilattica»
nonche' in materia di «tutela della salute», e in materia di
«professioni».
- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4, art. 9,
comma 3, lett. a) e Allegato A, lett. g), h), i), j), k), l).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta,
art. 3, lett. m); d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182; legge 16 maggio
1978, n. 196, art. 36, comma primo, n. 11; d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 30, artt. 1, comma 3, e 4 , comma 2.
(008C0556)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 23-7-2008)
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