N. 282 ORDINANZA 9 - 16 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilita' della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile ratione temporis - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-bis, comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214), e 180, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 24. Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilita' della mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile ratione temporis - Lamentata irragionevolezza, per l'imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Asserita lesione del diritto di difesa per contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, ritenuto operante anche in «ambito extrapenale» - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-bis, comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214), e 180, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 24. (008C0616) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 23-7-2008)

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