Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario
del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente
identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilita' della
mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile ratione
temporis - Questione riproposta a seguito di precedente pronuncia
di restituzione degli atti al rimettente - Rilevanza - Sussistenza.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-bis,
comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del
d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3,
lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003,
n. 214), e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario
del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente
identificato al momento dell'infrazione - Sanzionabilita' della
mancata comunicazione - Disciplina originaria, applicabile ratione
temporis - Lamentata irragionevolezza, per l'imposizione di un
obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti
amministrativi - Asserita lesione del diritto di difesa per
contrasto con il principio nemo tenetur se detegere, ritenuto
operante anche in «ambito extrapenale» - Esclusione - Manifesta
infondatezza della questione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 126-bis,
comma 2 (nel testo originario introdotto dall'art. 7, comma 1, del
d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3,
lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003,
n. 214), e 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(008C0616)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 23-7-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.