N. 289 SENTENZA 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relative agli artt. 22, 26, 27 e 29 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26, 27 e 29. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48. Ricorso regionale - Impugnazione di disposizioni di decreto-legge in parte modificate dalla legge di conversione ma senza incidenza sul contenuto precettivo delle stesse - Riferibilita' dello scrutinio di costituzionalita' al testo delle disposizioni impugnate risultante dalla legge di conversione. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) artt. 22, 26 e 29. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48. Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Eccepita inammissibilita' per prospettazione ipotetica delle questioni - Prospettabilita' di questione in via principale sulla base di plausibili opzioni interpretative - Reiezione. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22. - Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48. Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione delle competenze legislative regionali - Previsione di clausola di salvaguardia a formulazione generica - Potenziale lesivita' delle disposizioni denunciate - Sussistenza. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48. Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata rimasta medio tempore inattuata - Carenza di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48. Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso delle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia - Asserita introduzione di vincolo puntuale di spesa e conseguente violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Esclusione - Riconducibilita' degli enti ed organismi pubblici non territoriali nell'ambito soggettivo di applicazione della norma denunciata, in quanto inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Sussistenza delle condizioni per qualificare la disposizione censurata quale principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 97, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numeri 1, 1-bis, 2, 3, 9, 10, 12, 13, e 14, 5, numeri 6, 8 e 9, e 48. Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Riduzione degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilita' della questione. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 22, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97. Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria e delle competenze legislative regionali - Configurabilita' delle disposizioni denunciate quali principi fondamentali di «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Bilanci degli enti ed organismi pubblici non territoriali - Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Veneto - Prospettata violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Censure riferite a parametri non attinenti al riparto di competenze - Inammissibilita' della questione. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 26. - Costituzione, artt. 3 e 97. Bilancio e contabilita' pubblica - Riduzione del limite di spesa annua delle pubbliche amministrazioni per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilita' della disposizione denunciata a Regioni ed enti locali - Inammissibilita' della questione per difetto di interesse. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 27. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Contenimento della spesa per commissioni ed altri organismi - Ricorso della Regione Veneto - Inapplicabilita' diretta delle disposizioni denunciate a «Regioni, Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale» per i quali esse costituiscono esclusivamente principi di «coordinamento della finanza pubblica» - Inammissibilita' della questione per difetto di interesse. - D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) art. 29. - Costituzione, artt. 117, 118 e 119. (008C0623) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 23-7-2008)

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