N. 294 ORDINANZA 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilita' e di ineleggibilita' - Lamentata disparita' di trattamento dei consiglieri regionali rispetto ai presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale la condanna non costituisce ostacolo all'assunzione della candidatura e della carica - Asserita violazione del principio di eguaglianza in materia elettorale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione adottata dal giudice a quo quale tertium comparationis - Necessita' del riesame della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera b). - Costituzione, artt. 3 e 51. Elezioni - Consiglio regionale - Elettorato passivo - Condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. pen. (c.d. peculato d'uso) - Causa di incandidabilita' e di ineleggibilita' - Differente disciplina per i quali i presidenti di Provincia, sindaci, consiglieri provinciali e comunali per i quali tale causa ostativa non opera - Asserito contrasto con il principio di cui all'art. 48, comma terzo, Cost. - Difetto assoluto di motivazione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera b). - Costituzione, art. 48, comma terzo. (008C0628) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 23-7-2008)

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