N. 295 ORDINANZA 9 - 18 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, commi secondo e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, art. 3, comma 2. Costituzione delle parti - Intervento di soggetti che non rivestono la qualita' di parte nel giudizio a quo - Inammissibilita'. Paesaggio (tutela del) - Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune - Previsto potere di annullamento della Soprintendenza anche per motivi di merito, e non solo di legittimita' - Denunciata irragionevolezza nonche' eccesso di delega e indebita ingerenza nella sfera di competenza regionale e comunale in tema di governo del territorio - Sopravvenuta modifica della norma censurata - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 159, comma 3, come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157. - Costituzione, artt. 3, 76 e 118. (008C0629) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 23-7-2008)

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