Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento -
Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod.
proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Disciplina transitoria
- Prevista inammissibilita' dell'appello proposto prima
dell'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza
nonche' violazione dei principi di parita' delle parti e di
ragionevole durata del processo - Omessa descrizione della
fattispecie, con conseguente impossibilita' di verificare la
rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 36,
comma 1, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 46
del 2006; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(008C0660)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 30-7-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.