N. 300 ORDINANZA 9 - 25 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva - Disciplina transitoria - Prevista inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata irragionevolezza nonche' violazione dei principi di parita' delle parti e di ragionevole durata del processo - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilita' di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 36, comma 1, come modificato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 46 del 2006; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3 e 111. (008C0660) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 30-7-2008)

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