Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art.
603, comma 2, cod. proc. pen., se la nuova prova e' decisiva -
Denunciata irragionevolezza nonche' violazione del principio di
parita' delle parti nel processo, del diritto di difesa e
dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Censure rivolte a norma
della quale il rimettente non deve fare applicazione - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.
(008C0661)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 30-7-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.