N. 286
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 marzo - 5 agosto 2008
del 5 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Milano nel
procedimento civile promosso da Aschero Monica contro Comune di
Milano
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento -
Inaccoglibilita' del ricorso e conseguente determinazione della
sanzione in misura non inferiore al minimo edittale stabilito dalla
legge per la violazione accertata - Omessa allegazione e difetto di
prova delle circostanze previste dall'art. 195, comma 2, cod.
strada come criteri per la determinazione giudiziale della sanzione
amministrativa pecuniaria - Ritenuta applicabilita' nel caso di
specie del minimo edittale - Omessa previsione che nella
determinazione della sanzione il giudice di pace non possa
applicare una sanzione inferiore al doppio del minimo edittale
stabilito dalla legge per ogni singola violazione - Denunciata
violazione del principio di ragionevolezza, sotto il profilo
dell'illogicita' di un sistema sanzionatorio che prevede importi
palesemente modesti e comunque inferiori ai costi sostenuti
dall'amministrazione per prendere parte al giudizio promosso
dall'autore o dal responsabile della violazione - Asserita
disparita' di trattamento sanzionatorio in riferimento alla
medesima violazione, in conseguenza della proposizione del ricorso
innanzi al giudice di pace ovvero al prefetto che e' tenuto ad
osservare, in sede di quantificazione della sanzione, il limite del
doppio del minimo edittale.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis,
comma 7.
- Costituzione, art. 3.
(008C0730)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 24-9-2008)
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