N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo - 5 agosto 2008

del 5 marzo 2008 emessa dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Aschero Monica contro Comune di Milano Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Inaccoglibilita' del ricorso e conseguente determinazione della sanzione in misura non inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata - Omessa allegazione e difetto di prova delle circostanze previste dall'art. 195, comma 2, cod. strada come criteri per la determinazione giudiziale della sanzione amministrativa pecuniaria - Ritenuta applicabilita' nel caso di specie del minimo edittale - Omessa previsione che nella determinazione della sanzione il giudice di pace non possa applicare una sanzione inferiore al doppio del minimo edittale stabilito dalla legge per ogni singola violazione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell'illogicita' di un sistema sanzionatorio che prevede importi palesemente modesti e comunque inferiori ai costi sostenuti dall'amministrazione per prendere parte al giudizio promosso dall'autore o dal responsabile della violazione - Asserita disparita' di trattamento sanzionatorio in riferimento alla medesima violazione, in conseguenza della proposizione del ricorso innanzi al giudice di pace ovvero al prefetto che e' tenuto ad osservare, in sede di quantificazione della sanzione, il limite del doppio del minimo edittale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 7. - Costituzione, art. 3. (008C0730) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 24-9-2008)

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