N. 354 SENTENZA 22 - 31 ottobre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto della questione - Coinvolgimento di disposizioni regolamentari specificative della disposizione legislativa censurata - Ammissibilita' della questione. Sanita' pubblica - Assistenza sanitaria indiretta ai cittadini italiani non indigenti soggiornanti all'estero per ragioni diverse dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio - Questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto sostanziantesi nella richiesta di introdurre una nuova ipotesi di assistenza indiretta suscettibile di disciplina discrezionale (legislativa e amministrativa) - Attuale richiesta alla Corte di adottare una sentenza additiva di principio - Ammissibilita'. Sanita' pubblica - Assistenza sanitaria indiretta ai cittadini italiani non indigenti (carenti di forme di assistenza garantite in ambito comunitario oppure da accordi bilaterali o multilaterali) soggiornanti all'estero per ragioni diverse dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio - Omessa previsione nelle ipotesi di prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai centri di altissima specializzazione nei casi in cui tali prestazioni siano l'unica possibilita' per evitare un danno grave e irreversibile alla salute - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e lesione del diritto alla salute - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3, quinto comma, come integrato dagli artt. 2 e 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 13 maggio 1983. - Costituzione, artt. 3 e 32. (008C0852) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 5-11-2008)

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