Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Oggetto della questione - Coinvolgimento di disposizioni
regolamentari specificative della disposizione legislativa
censurata - Ammissibilita' della questione.
Sanita' pubblica - Assistenza sanitaria indiretta ai cittadini
italiani non indigenti soggiornanti all'estero per ragioni diverse
dal lavoro o dalla fruizione di borse di studio - Questione di
legittimita' costituzionale gia' dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto sostanziantesi nella richiesta di
introdurre una nuova ipotesi di assistenza indiretta suscettibile
di disciplina discrezionale (legislativa e amministrativa) -
Attuale richiesta alla Corte di adottare una sentenza additiva di
principio - Ammissibilita'.
Sanita' pubblica - Assistenza sanitaria indiretta ai cittadini
italiani non indigenti (carenti di forme di assistenza garantite in
ambito comunitario oppure da accordi bilaterali o multilaterali)
soggiornanti all'estero per ragioni diverse dal lavoro o dalla
fruizione di borse di studio - Omessa previsione nelle ipotesi di
prestazioni sanitarie ottenute presso strutture estere diverse dai
centri di altissima specializzazione nei casi in cui tali
prestazioni siano l'unica possibilita' per evitare un danno grave e
irreversibile alla salute - Denunciata violazione del principio di
eguaglianza e lesione del diritto alla salute - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
- Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3, quinto comma, come integrato
dagli artt. 2 e 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 e
dall'art. 2 del decreto ministeriale 13 maggio 1983.
- Costituzione, artt. 3 e 32.
(008C0852)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 5-11-2008)
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