N. 71 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 - 18 ottobre 2008

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Provincia autonoma di Trento) Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, nonche' compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici - Riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008 - Ritenuta applicabilita' anche alla Provincia autonoma di Trento - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della potesta' legislativa esclusiva della Provincia in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, lesione della corrispondente competenza amministrativa, lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia, violazione delle norme regolatrici del rapporto tra fonti provinciali e fonti statali, irragionevolezza di limiti di spesa da parte dello Stato in ambito non dipendente dalle risorse del bilancio statale, esorbitanza della legge statale dai limiti dei principi di coordinamento della finanza pubblica. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 14 e 15, primo periodo. - Costituzione, art. 117, comma terzo, e 119, primo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, comma 1, n. 7); 8, comma 1, n. 1); 9, comma 1, n. 10; e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; legge della Regione Trentino-Alto Adige 20 gennaio 1992, n. 1, art. 1; legge della Provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10, artt. 6-bis, comma 1, 16, comma 2, e 17, comma 8; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 34, comma 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, incluse le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali - Contrasto con le disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accreditamento presso la Tesoreria centrale dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77-quater, comma 7. - Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1. (008C0846) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 3-12-2008)

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