N. 71
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
22 - 18 ottobre 2008
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 ottobre 2008 (della Provincia autonoma di Trento)
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita' pubblica - Trattamenti
economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori
sanitari, ai direttori amministrativi, nonche' compensi spettanti
ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie,
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
istituti zooprofilattici - Riduzione del 20 per cento rispetto
all'ammontare risultante al 30 giugno 2008 - Ritenuta
applicabilita' anche alla Provincia autonoma di Trento - Ricorso
della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione della
potesta' legislativa esclusiva della Provincia in materia di
ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri, di ordinamento
degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, di igiene
e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera,
lesione della corrispondente competenza amministrativa, lesione
dell'autonomia finanziaria della Provincia, violazione delle norme
regolatrici del rapporto tra fonti provinciali e fonti statali,
irragionevolezza di limiti di spesa da parte dello Stato in ambito
non dipendente dalle risorse del bilancio statale, esorbitanza
della legge statale dai limiti dei principi di coordinamento della
finanza pubblica.
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 61, commi 14
e 15, primo periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo, e 119, primo comma; legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, comma 1, n. 7); 8, comma 1,
n. 1); 9, comma 1, n. 10; e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art.
2; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2; legge della Regione
Trentino-Alto Adige 20 gennaio 1992, n. 1, art. 1; legge della
Provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10, artt. 6-bis,
comma 1, 16, comma 2, e 17, comma 8; legge 23 dicembre 1994,
n. 724, art. 34, comma 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del
d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di
versare nelle contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato le entrate costituite da
assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente
dal bilancio dello Stato, incluse le entrate connesse alla
devoluzione di tributi erariali - Contrasto con le disposizioni di
attuazione statutaria che prevedono l'accreditamento presso la
Tesoreria centrale dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma
di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria
provinciale.
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77-quater,
comma 7.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI; d.lgs. 16
marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1.
(008C0846)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 3-12-2008)
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