N. 7
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 ottobre 2008
Ordinanza del 9 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
sul ricorso proposto da B. Z. nei confronti di G. P..
Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per la revisione delle
statuizioni contenute nella sentenza di divorzio proposto da
soggetto ammesso al gratuito patrocinio - Soccombenza del
ricorrente - Istanza di liquidazione del compenso presentata dal
difensore del ricorrente - Ritenuta non spettanza al difensore di
alcun compenso, non avendo il ricorrente tratto alcuna utilita' dal
giudizio intrapreso per motivi del tutto noti e prevedibili fin dal
momento della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito
patrocinio (in specie, la manifesta infondatezza della pretesa
fatta valere dall'interessato) - Omessa previsione che il consiglio
dell'ordine degli avvocati specifichi i motivi per i quali, in
fatto e in diritto, ritiene che le pretese che l'interessato
intende far valere non appaiono manifestamente infondate - Omessa
previsione che il magistrato competente per il giudizio possa
revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in
via anticipata e provvisoria anche nell'ipotesi in cui verifichi
che, sin dall'inizio, le pretese che l'interessato intendeva far
valere fossero manifestamente infondate - Denunciata violazione dei
principi costituzionali in materia di tutela del diritto di difesa
dei non abbienti - Incidenza sul principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
artt. 126 e 127.
- Costituzione, artt. 24, comma terzo, e 97.
(009C0018)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 28-1-2009)
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