N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2008

Ordinanza del 9 ottobre 2008 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno sul ricorso proposto da B. Z. nei confronti di G. P.. Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per la revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio proposto da soggetto ammesso al gratuito patrocinio - Soccombenza del ricorrente - Istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore del ricorrente - Ritenuta non spettanza al difensore di alcun compenso, non avendo il ricorrente tratto alcuna utilita' dal giudizio intrapreso per motivi del tutto noti e prevedibili fin dal momento della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (in specie, la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dall'interessato) - Omessa previsione che il consiglio dell'ordine degli avvocati specifichi i motivi per i quali, in fatto e in diritto, ritiene che le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate - Omessa previsione che il magistrato competente per il giudizio possa revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via anticipata e provvisoria anche nell'ipotesi in cui verifichi che, sin dall'inizio, le pretese che l'interessato intendeva far valere fossero manifestamente infondate - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del diritto di difesa dei non abbienti - Incidenza sul principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, artt. 126 e 127. - Costituzione, artt. 24, comma terzo, e 97. (009C0018) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 28-1-2009)

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