Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il
divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da
uno a cinque anni - Motivazione plausibile sulla rilevanza e non
manifesta infondatezza - Ammissibilita' della questione.
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, sostituito
dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il
divieto di soggiorno - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da
uno a cinque anni - Denunciata irragionevole disparita' di
trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Dedotta violazione
dei principi di proporzionalita' e della finalita' rieducativa
della pena - Esclusione - Scelta del legislatore non irragionevole
ne' arbitraria - Non omogeneita' delle situazioni poste a raffronto
- Non fondatezza della questione.
- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2,
sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, art. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.
(009C0366)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 27-5-2009)
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