N. 151
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 marzo 2009
Ordinanza del 4 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Milano nei
procedimenti civili riuniti promossi da Solara S.r.l. ed altri contro
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A..
Banca e istituti di credito - Contratti bancari - Trasparenza delle
condizioni contrattuali - Nullita' delle clausole di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro
prezzo e condizione praticati - Previsione dell'applicazione, in
luogo del tasso determinato con riferimento alle condizioni
praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, del
tasso nominale minimo e di quello massimo dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati
dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive - Ritenuta operativita'
della disciplina legale integrativa anche rispetto ai contratti di
durata legati al mutevole andamento del mercato finanziario -
Individuazione della conclusione del contratto quale unica scadenza
del periodo rilevante per il calcolo del tasso sostitutivo - Omessa
considerazione della periodica chiusura contabile dei rapporti di
conto corrente - Irragionevolezza, in riferimento al contrasto
della disciplina impugnata con la ratio di tutela del contraente
debole, alla sua ingiustificata applicabilita' ai contratti di
durata e all'irrazionale disparita' di trattamento dei clienti.
- Legge 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, comma 3; decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 7.
- Costituzione, art. 3.
(009C0358)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 3-6-2009)
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