N. 151 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 2009

Ordinanza del 4 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti promossi da Solara S.r.l. ed altri contro Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.. Banca e istituti di credito - Contratti bancari - Trasparenza delle condizioni contrattuali - Nullita' delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati - Previsione dell'applicazione, in luogo del tasso determinato con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, del tasso nominale minimo e di quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive - Ritenuta operativita' della disciplina legale integrativa anche rispetto ai contratti di durata legati al mutevole andamento del mercato finanziario - Individuazione della conclusione del contratto quale unica scadenza del periodo rilevante per il calcolo del tasso sostitutivo - Omessa considerazione della periodica chiusura contabile dei rapporti di conto corrente - Irragionevolezza, in riferimento al contrasto della disciplina impugnata con la ratio di tutela del contraente debole, alla sua ingiustificata applicabilita' ai contratti di durata e all'irrazionale disparita' di trattamento dei clienti. - Legge 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, comma 3; decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 7. - Costituzione, art. 3. (009C0358) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 3-6-2009)

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