N. 153
ORDINANZA (Atto di promovimento)
12 gennaio 2009
Ordinanza del 12 gennaio 2009 emessa dal Giudice di pace di Torino
nel procedimento civile promosso da Canale Rosanna contro Comune di
Torino.
Circolazione stradale - Obbligo del proprietario del veicolo di
comunicare all'organo di polizia, salvo giustificato e documentato
motivo, i dati personali e della patente del conducente non
immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Termine di
60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione -
Configurazione dell'omessa comunicazione come fattispecie di
illecito amministrativo sanzionato pecuniariamente - Asserita
inoperativita' della scriminante del giustificato e documentato
motivo, siccome interpretata dalla giurisprudenza di legittimita' -
Ritenuta irrilevanza, ai fini dell'accertamento e della punibilita'
dell'illecito da omessa comunicazione dei dati del conducente,
della pendenza del giudizio in ordine alla legittimita'
dell'accertamento e della contestazione dell'illecito presupposto
e/o del procedimento di irrogazione delle relative sanzioni -
Mancata previsione che l'organo accertatore richieda al
proprietario il nominativo del conducente, sanzionandone
l'eventuale omissione, non prima che diventi attuale l'obbligo di
dare notizia della decurtazione dei punti dalla patente
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida -
Irragionevolezza, avuto riguardo al contrasto logico con la
previsione che impone all'organo accertatore di dare notizia della
violazione alla suddetta anagrafe nazionale entro 30 giorni dalla
definizione della contestazione - Incidenza sul diritto di difesa
del proprietario del veicolo - Denunciata lesione del canone di
buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla
sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
comma 2, modificato dall'art. 2, comma 164, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24
novembre 2006, n. 286.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.
(009C0360)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 3-6-2009)
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