N. 231 ORDINANZA 14 - 22 luglio 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73-quinques, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Motivazione non implausibile sulla persistente rilevanza della questione, applicabile ratione temporis - Ammissibilita'. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 54-bis introdotto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83. Pensioni - Forze armate - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 73-quinques, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 1995, introdotto dall'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 67 del 2001, per gli appartenenti alla Guardia di Finanza - Attribuzione ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri - Mancata previsione - Denunciata ingiustificata disparita' di trattamento, nonche' violazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge delega - Non comparabilita' delle posizioni messe a confronto - Esercizio non irragionevole della delega legislativa - Manifesta infondatezza della questione. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 54-bis introdotto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83. - Costituzione, artt. 3 e 76; legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 3. (009C0514) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2009)

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