N. 263
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 luglio 2009
Ordinanza del 15 luglio 2009 emessa dalla Corte d'appello di Torino
nel procedimento civile promosso da Compagnia Valdostana delle Acque
S.p.A conotro l'I.N.P.S..
Previdenza ed assistenza - Contributi di malattia dovuti dal datore
di lavoro all'INPS - Previsione, con norma di interpretazione
autentica, che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o
per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento
economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS
dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al
versamento della relativa contribuzione all'INPS e che restano
acquisite e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate
per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - Violazione
del principio di eguaglianza per l'ingiustificato deteriore
trattamento dei datori di lavoro che hanno versato i contributi
rispetto a quelli che hanno omesso il versamento - Incidenza sul
diritto di difesa.
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 1, secondo
capoverso, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Costituzione, artt. 3 e 24, primo comma.
(009C0622)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2009)
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