Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana -
Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti l'art. 58 -
Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate
pronunce.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 58.
- Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo
comma.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed
altri enti locali - Ricorso della Regione Veneto - Richiesta, da
parte della ricorrente, di declaratoria di inammissibilita' della
costituzione del Governo - Reiezione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 58.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed
altri enti locali - Deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio
patrimonio - Attribuzione del carattere di variante allo strumento
urbanistico generale - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata
violazione della competenza legislativa regionale nella materia
concorrente «governo del territorio» - Mancato svolgimento di
specifiche censure riferibili ai commi 1 e da 3 a 9 dell'art. 58
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008 - Inammissibilita' della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 58, commi 1 e da 3 a 9.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed
altri enti locali - Deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio
patrimonio - Attribuzione del carattere di variante allo strumento
urbanistico generale, anche in contrasto con i piani territoriali
delle Regioni e delle Province - Ricorso della Regione Piemonte -
Denunciata violazione della competenza legislativa e amministrativa
regionale nelle materie concorrenti «governo del territorio» ed
«edilizia e urbanistica» - Mancato svolgimento di specifiche
censure riferibili al comma 1 dell'art. 58 del decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008 - Inammissibilita' della questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 58, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed
altri enti locali - Redazione, da parte di ciascun ente, di
apposito elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o
dismissione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta
violazione dell'autonomia organizzativa degli enti - Individuazione
dell'organo di Governo regionale competente a deliberare rimessa
alle regole organizzative degli enti stessi - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 58, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Ricognizione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed
altri enti locali - Deliberazione del Consiglio comunale di
approvazione del piano di alienazione e valorizzazione del proprio
patrimonio - Attribuzione del carattere di variante allo strumento
urbanistico generale, anche in contrasto con le disposizioni
contenute nei piani territoriali delle Regioni e delle province -
Ricorsi delle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana -
Esorbitanza dai limiti posti alla legislazione statale nella
materia «coordinamento della finanza pubblica», con pregiudizio, ad
opera di normativa dettagliata, della competenza legislativa
concorrente regionale nella prevalente materia «governo del
territorio» - Illegittimita' costituzionale, con esclusione della
proposizione iniziale della disposizione impugnata: «L'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente la destinazione urbanistica» - Assorbimento di
ulteriori profili di censura.
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 58, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, terzo comma (117, quarto comma, e 118,
secondo comma).
(009C0800)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2010)
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