N. 104 SENTENZA 10 - 17 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sicurezza pubblica - Legge della Regione Basilicata - Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo - Previsione a carico delle Forze di polizia dell'obbligo di trasmettere alla Giunta regionale l'elenco degli infortuni verificatisi nell'anno, nonche' del compito di controllare, vigilare e irrogare sanzioni in relazione all'osservanza della legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonche' di ordine pubblico e sicurezza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22, artt. 3, comma 4, 18 e 20. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. g) e h); legge 24 dicembre 2003, n. 363, art. 22. (010C0262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 24-3-2010)

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