N. 108 SENTENZA 10 - 19 marzo 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL e subentro delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Mancanza della garanzia della separazione tra la gestione delle passivita' anteriori al 31 dicembre 1994 risalenti alle USL e le attivita' direttamente imputabili alle ASL - Contrasto con la normativa statale (art. 6, comma 1, legge n. 724/1994), costituente principio fondamentale nella materia «tutela della salute» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 19, art. 15, comma 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, art. 5, numero 16; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1. (010C0272) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 24-3-2010)

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