N. 193 SENTENZA 26 maggio - 4 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Aree protette classificate come zone naturali di salvaguardia - Previsione dell'esercizio di attivita' venatoria - Contrasto con la normativa statale, che in dette aree pone il divieto di esercizio di tale attivita' a tutela della fauna selvatica - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, artt. 5, comma 1, lett. c), e 8, comma 4. - Cost. art. 117, secondo comma, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22, comma 6. Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Affidamento ai soggetti gestori dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dei beni culturali» - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 7, comma 2, lett. a), n. 3. - Cost. artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 4 e 5. Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Aree protette - Affidamento ai gestori delle «riserve speciali» dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dei beni culturali» - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 7, comma 2, lett. d), n. 1. - Cost. artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 4 e 5. Beni culturali - Norme della Regione Piemonte - Parchi naturali - Attribuzione ai soggetti gestori, del compito di «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali» - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti attivita' di tutela, pianificazione e recupero dei beni paesaggistici - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dei beni culturali» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 7, comma 2, lett. a), n. 4. - Cost. artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, e 118; legge 22 gennaio 2004, n. 42, art. 133. Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Aree naturali protette - Redazione, ad opera dei soggetti gestori, dei piani d'area con valore di piano territoriale regionale sostitutivo delle norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello - Contrasto con la normativa statale che pone il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 26, comma 1. - Cost. art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145. Paesaggio - Norme della Regione Piemonte - Aree naturali protette - Adozione, ad opera dei soggetti gestori, di piani naturalistici e di gestione vincolanti ad ogni livello - Contrasto con la normativa statale che pone il principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, art. 27, comma 3. - Cost. art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145. Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Rete ecologica europea «Rete Natura 2000» - Previsione di misure di mitigazione in caso di incidenza negativa degli interventi - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale che pone l'obbligo di adottare misure di compensazione e non di sola mitigazione - Conseguente ritenuta violazione della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente» - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, titolo III, allegato B (artt. 39, comma 2 e 44, comma 2). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5. (010C0479) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 9-6-2010)

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