N. 79 SENTENZA 7 - 11 marzo 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione degli artt. 70 e 97 Cost. - Censure formulate senza adeguata motivazione e senza indicazione delle ragioni per le quali l'asserita violazione ridonderebbe in lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione - Inammissibilita' delle questioni. - D.l. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, commi 6, 7 e 8 (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73). - Costituzione, artt. 70 e 97. Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di "trasporto pubblico locale" - Intervenuto inserimento della metropolitana di Parma nel Programma infrastrutture strategiche con il consenso della Regione - Conseguente trasferimento allo Stato delle competenze legislative e amministrative per attrazione in sussidiarieta' - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, commi 6, 7 e 8 (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73). - Costituzione, artt. 117, comma quarto. Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito uso improprio dello strumento del decreto-legge - Eccepita inammissibilita' della questione per asserita estraneita' della censura rispetto alle competenze regionali tutelabili in sede di giudizio in via principale - Reiezione. - D.l. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, commi 6, 7 e 8 (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73). - Costituzione, art. 77. Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta' di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito uso improprio dello strumento del decreto-legge per mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, commi 6, 7 e 8 (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73). - Costituzione, art. 77. Opere pubbliche - Porti e aeroporti - Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione in sede di emanazione del decreto-legge - Inapplicabilita' di esso all'attivita' legislativa - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 6 (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73). Opere pubbliche - Porti e aeroporti - Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale - Mancata previsione, in sede di ripartizione del fondo, della condizione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse finanziarie allo scopo destinate, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.l. 25 marzo 2010, n. 40, art. 4, comma 6 (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73). (011C0154) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 16-3-2011)

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