N. 62
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 gennaio 2011
Ordinanza del 28 gennaio 2011 emessa dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile promosso da Poste Italiane S.p.a. contro Caprili
Carlo.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato -
Conversione in contratto a tempo indeterminato a causa
dell'illegittima apposizione del termine - Condanna del datore di
lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Prevista
liquidazione da parte del giudice di una indennita'
onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di
12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto - Contrasto
con i principi di ragionevolezza e di effettivita' della tutela
giurisdizionale, nonche' lesione del diritto al lavoro -
Sproporzione tra l'indennita' e il danno effettivo, crescente con
il perdurare dell'illecito - Violazione degli obblighi
internazionali derivanti dalla CEDU (e, in specie, dal diritto di
ogni persona al giusto processo) - Contrasto con l'interpretazione
data dalla giurisprudenza comunitaria all'Accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 4, 24, 111, comma secondo, e
117, primo comma, in relazione all'art. 6, primo comma, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU),
sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848; Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso fra le organizzazioni intercategoriali a
carattere generale (CES, UNICE e CEEP) il 18 marzo 1999 ed allegato
alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; sentenze della Corte
di giustizia comunitaria in cause C-212/04, C-378/07, C-379/07 e
C-380/07.
Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato -
Conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittima
apposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al
risarcimento in favore del lavoratore - Liquidazione
dell'indennita' onnicomprensiva da parte del giudice - Prevista
dimidiazione del limite massimo in presenza di contratti o accordi
collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato,
di lavoratori gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di
specifiche graduatorie - Contrasto con i principi di ragionevolezza
e di effettivita' della tutela giurisdizionale, nonche' lesione del
diritto al lavoro - Sproporzione tra l'indennita' e il danno
effettivo, crescente con il perdurare dell'illecito - Violazione
degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (e, in specie,
dal diritto di ogni persona al giusto processo) - Contrasto con
l'interpretazione data dalla giurisprudenza comunitaria all'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE.
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 4, 24, 111, comma secondo, e
117, primo comma, in relazione all'art. 6, primo comma, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU),
sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848; Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso fra le organizzazioni intercategoriali a
carattere generale (CES, UNICE e CEEP) il 18 marzo 1999 ed allegato
alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999; sentenze della Corte
di giustizia comunitaria in cause C-212/04, C-378/07, C-379/07 e
C-380/07.
(011A0211)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 13-4-2011)
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