N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure di contenimento della spesa - Previsione che la spesa per incarichi di studio e di consulenza non possa essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite di spesa per gli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato nonche' per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione - Contrasto con la normativa statale di riferimento che stabilisce espressamente le esenzioni consentite - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 9, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 7. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure di contenimento della spesa - Previsione che la spesa per convegni e sponsorizzazioni non possa essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio vincolato - Contrasto con la normativa statale in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 10, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 7. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure di contenimento della spesa - Previsione che la spesa per missioni e noleggio autovetture non possa essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite di spesa per le missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, per quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attivita' della protezione civile nonche' per le missioni connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari e interistituzionali - Previsione che il limite di spesa possa essere superato in casi eccezionali - Contrasto con la normativa statale in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 7. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Misure di contenimento della spesa - Attribuzione al personale distaccato in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, dei vice Presidenti e dei Consiglieri, nonche' ai segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti e al personale distaccato presso i gruppi consiliari, di rimborsi forfettari del viaggio o del buono pasto - Contrasto con la normativa statale in materia di contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale, secondo cui il trattamento economico ed i criteri di erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, commi 2, 3, 4 e 5. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolo III. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Misure di contenimento della spesa - Spese per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni - Previsione che la spesa per il personale assunto con forme contrattuali flessibili e per collaborazioni coordinate e continuative non possa essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite di spesa per i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato - Contrasto con la normativa statale di riferimento, costituente principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che non consente deroghe - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 13, ultimo periodo. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 31 agosto 2010, n. 122, art. 9, comma 28. (011C0199) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-2011)

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