N. 22
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
14 marzo 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure di
contenimento della spesa - Previsione che la spesa per incarichi di
studio e di consulenza non possa essere superiore al 20 per cento
di quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite di spesa per
gli incarichi gravanti su risorse del bilancio vincolato nonche'
per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della
Regione - Contrasto con la normativa statale di riferimento che
stabilisce espressamente le esenzioni consentite - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa
statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza
pubblica - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge
censurata.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 9, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n. 122, art. 6, comma 7.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure di
contenimento della spesa - Previsione che la spesa per convegni e
sponsorizzazioni non possa essere superiore al 20 per cento di
quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite di spesa per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e
rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio vincolato -
Contrasto con la normativa statale in materia di contenimento della
spesa delle pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella
materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica -
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 10, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n. 122, art. 6, comma 7.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Misure di
contenimento della spesa - Previsione che la spesa per missioni e
noleggio autovetture non possa essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite di spesa per le
missioni a valere su risorse del bilancio vincolato, per quelle
effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi e di attivita'
della protezione civile nonche' per le missioni connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso organismi internazionali,
comunitari e interistituzionali - Previsione che il limite di spesa
possa essere superato in casi eccezionali - Contrasto con la
normativa statale in materia di contenimento della spesa delle
pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della competenza legislativa statale nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Istanza di
sospensione dell'esecuzione della legge censurata.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n. 122, art. 6, comma 7.
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione
Puglia - Misure di contenimento della spesa - Attribuzione al
personale distaccato in via continuativa presso le segreterie
particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali,
del Presidente, dei vice Presidenti e dei Consiglieri, nonche' ai
segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni
consiliari permanenti e al personale distaccato presso i gruppi
consiliari, di rimborsi forfettari del viaggio o del buono pasto -
Contrasto con la normativa statale in materia di contrattazione
collettiva e rappresentanza sindacale, secondo cui il trattamento
economico ed i criteri di erogazione devono essere definiti in sede
di contrattazione integrativa - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione della competenza legislativa statale esclusiva in
materia di ordinamento civile - Istanza di sospensione
dell'esecuzione della legge censurata.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 11, commi 2,
3, 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, titolo III.
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione
Puglia - Misure di contenimento della spesa - Spese per assunzioni
a tempo determinato e per collaborazioni - Previsione che la spesa
per il personale assunto con forme contrattuali flessibili e per
collaborazioni coordinate e continuative non possa essere superiore
al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 - Esenzione dal limite
di spesa per i contratti flessibili e le collaborazioni coordinate
e continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato -
Contrasto con la normativa statale di riferimento, costituente
principio generale ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, che non consente deroghe - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella
materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica -
Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata.
- Legge della Regione Puglia 4 gennaio 2011, n. 1, art. 13, ultimo
periodo.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 31 agosto 2010,
n. 122, art. 9, comma 28.
(011C0199)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 20-4-2011)
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