N. 42
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
6 maggio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 maggio 2011 (della Regione Abruzzo).
Bilancio e contabilita' pubblica - Calamita' pubbliche e protezione
civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime
finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravita'
che debbono essere affrontati «con mezzi e poteri straordinari» -
Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti,
sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonche' elevare
ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro,
ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista
attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo
nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra
incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione
del Governo sulla «rilevanza nazionale» - Lamentata imposizione
alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni amministrative di
pertinenza dello Stato o di altri enti, lamentata imposizione
dell'obbligo di esercitare la potesta' tributaria regionale con
vincolo di destinazione delle relative entrate, imposizione di
vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie regionali,
lamentata unilateralita' del potere governativo di qualificare
l'evento come di rilevanza nazionale, lamentata abdicazione dello
Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili
dell'ordinamento, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale
meramente possibile anziche' obbligatorio e automatico o almeno
concertato - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria della Regione e dei principi di
corrispondenza tra funzioni e risorse, di autonomia di entrata e di
spesa della Regione, e del divieto di vincoli di destinazione,
violazione delle attribuzioni legislative regionali nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, violazione dei principi di eguaglianza e di
ragionevolezza, di solidarieta' politica, economica e sociale,
violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma
2-quater, che inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies nell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
- Costituzione, artt. 2, 3, 117, comma terzo, 118, primo comma, e
119, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; legge 24
febbraio 1992, n. 225.
(011C0326)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 8-6-2011)
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