N. 178 ORDINANZA 7 - 8 giugno 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Acque e acquedotti - Norme della Provincia autonoma di Bolzano in materia di canoni per le utenze di acqua pubblica - Fissazione, con decorrenza dal 1° luglio 2004, dell'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per ogni chilowatt - Introduzione del criterio dell'aumento progressivo, anziche' proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Sopravvenuta abrogazione della norma direttamente censurata - Necessita' di un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate - Restituzione degli atti al rimettente. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art. 29; legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13, art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, 9 e 13; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, artt. 1 e 1-bis. (011C0388) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 15-6-2011)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.