Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Acque e acquedotti - Norme della Provincia autonoma di Bolzano in
materia di canoni per le utenze di acqua pubblica - Fissazione, con
decorrenza dal 1° luglio 2004, dell'ammontare del canone delle
concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso
idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24
euro per ogni chilowatt - Introduzione del criterio dell'aumento
progressivo, anziche' proporzionale, del canone per l'uso
idroelettrico - Denunciata violazione di numerosi parametri
costituzionali - Sopravvenuta abrogazione della norma direttamente
censurata - Necessita' di un nuovo esame della rilevanza delle
questioni sollevate - Restituzione degli atti al rimettente.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, art.
29; legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n.
13, art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo,
secondo, lett. e) ed s), e terzo, e 120; Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, 9 e 13; d.P.R. 26 marzo 1977,
n. 235, artt. 1 e 1-bis.
(011C0388)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 15-6-2011)
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